Cabotaggio stradale. cos'è e come funziona
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Si sente spesso parlare di cabotaggio stradale, ma anche tra gli addetti ai lavori spesso le idee sono un po' confuse. Per di più se ne coglie la connotazione negativa, ma il cabotaggio, di per sé, indica semplicemente un particolare tipo di attività.
Regolamentazione del Trasporto Internazionale
In estrema sintesi il cabotaggio indica il transito di merci tra più Paesi dell'Unione Europea. Se col mio camion devo trasportare una qualunque merce in Austria ad esempio, poiché la tratta da percorrere coinvolge due nazioni posso propriamente parlare di cabotaggio.
Un'attività quanto mai comune quindi che sembrerebbe non richiedere alcun approfondimento: fa parte della vita quotidiana di qualunque trasportatore abilitato al trasporto merci all'estero. Giusto, ma la parolina chiave diventa proprio quell'abilitato che in realtà non è che la punta di un iceberg, la cui reale profondità di fatto è insondabile.
I documenti da tenere a bordo
Il primo documento imprenscindibile è naturalmente il CMR acronimo per "Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route", valido esclusivamente per il trasporto merci su strada, naturalmente a livello internazionale. Estesa ormai a tutti i Paesi dell'Unione Europea, la convenzione oggi comprende anche Marocco e Tunisia e alcune nazioni dell'Asia Centrale e del Medio Oriente.
Accanto al CMR il conducente deve avere con sé in cabina un documento che attesti per ogni azione di cabotaggio:
- nome, indirizzo e firma di chi spedisce le merci, del conducente e del destinatario (avendo cura in quest'ultimo caso di evidenziare la data di consegna);
- luogo e data di carico e scarico della marce;
- tipologia delle merci e delle modalità di imballaggio;
- massa lorda delle merci;
- numero di targa del mezzo e del rimorchio, quando presente.
Quando il cabotaggio diventa illegale?
Nel caso in cui i tempi prescritti dalla documentazione di bordo non vengano rispettati si sfocia nel cosiddetto cabotaggio abusivo che è considerato, a tutti gli effetti, un reato penale.
Apriamo una piccola parentesi. Esiste un divario enorme tra Forze di Polizia e camion circolanti nel nostro Paese. Di fatto il numero di agenti è talmente esiguo che il proliferare di questa pratica, dannosa a tutti i livelli, ma soprattutto per i camionisti che lavorano in regola, e che dunque subiscono inermi una concorrenza sleale, non sarà mai contrastata abbastanza. Il famoso paga uno per tutti non solo non è giusto, ma non risolve neanche lontanamente il problema.
Cosa prevedono le sanzioni?
In caso di cabotaggio abusivo accertato, la Legge prevede una sanzione amministrativa che va dai 5000 ai 15000 euro, oltre ad un fermo del veicolo di 3 mesi che diventano 6 in caso di reiterazione del reato nel triennio successivo al primo accertamento.
Questo avviene attraverso l'esame incrociato di questi elementi:
- assenza del CMR;
- superamento limiti temporali per il cabotaggio;
- discordanza tra i dati forniti dal tachigrafo e le prove documentali che devono essere esibite per attestare le operazioni di cabotaggio (come ad esempio le ricevute relative ai pedaggi autostradali);
- assenza di prove documentali.
Per evitare fraintendimenti, riportiamo quanto precisa la circolare: l'incoerenza tra le prove documentali non attesta in modo inequivocabile una violazione della legge. Le autorità competenti hanno il dovere di accertarsi che tanto il conducente quanto il vettore non possano fornire una spiegazione plausibile dell'accaduto. Solo quando vi sia ragionevole certezza scatterà la sanzione.